Supporto agli Avvocati per la Negoziazione Assistita
La negoziazione assistita è disciplinata dal DL 132/2014, che conferisce efficacia esecutiva alle transazioni negoziate tra gli avvocati delle parti, anche in materia di lavoro (art. 2ter).
La negoziazione assistita consente di esplorare i problemi personali e giuridici, aprendo un confronto ampio e ricco di risorse, ma anche potenzialmente esplosivo: perciò, gli avvocati devono avere doti negoziali e comunicative efficaci. Inoltre, le formalità della negoziazione assistita consentono di risparmiare tempo e denaro, ma possono anche vanificare i risultati raggiunti col negoziato o creare problemi nuovi, se trascurate.
La negoziazione assistita evolve l’istituto della transazione (CC, art. 1965-1976 e 1304), che è un contratto con cui due o più persone compongono una lite, scambiandosi concessioni reciproche, negoziate dagli avvocati delle parti. Ciascun litigante parla con il proprio avvocato, che raccoglie le informazioni dal proprio cliente, analizza la posizione di diritto e si confronta col collega, per trovare un accordo che limiti i danni causati dal conflitto. L’intermediazione degli avvocati diminuisce il numero di risorse disponibili per risolvere la disputa perché le emozioni e le necessità dei litiganti vengono filtrate continuamente dai loro avvocati: la soluzione si riduce a una trattativa sul prezzo e si rischia di ignorare le possibilità conciliative nascoste dalla. La negoziazione assistita mette gli avvocati in grado di adottare un approccio negoziale altamente qualificato, che superi i limiti della transazione, per svolgere trattative con cui creare valore aggiunto. Perciò, gli avvocati e i loro clienti dovrebbero conoscere le tecniche di negoziazione professionale, per condurre una trattativa soddisfacente. Gli avvocati devono preparare 2 contratti diversi, quando gestiscono una negoziazione assistita: La convenzione di negoziazione assistita, con cui le parti e gli avvocati si impegnano a collaborare lealmente, per risolvere la lite entro una certa data e secondo certe regole di comportamento, scelte dalle parti e dagli avvocati. L’accordo di conciliazione, che risolve la lite secondo le clausole contrattuali negoziate dalle parti insieme agli avvocati. La convenzione di negoziazione assistita dovrebbe disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni, per garantire l’esperimento della condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (DL 132/2014, art. 3): altrimenti, un tentativo di negoziazione infruttuoso potrebbe risultare doppiamente vano. L’accordo conciliativo costituisce titolo esecutivo, solo se lo firmano le parti e gli avvocati, e se l’accordo specifica il valore della controversia (DL 132/2014, art. 5). Inoltre, bisogna compilare un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (DL 132/2014, art. 11quater), per la parte interessata: l’istanza si deve presentare al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a giudicare la lite (DL 132/2014, art. 11quinquies). Il compenso per l’avvocato si calcola in base ai parametri stabiliti dal DM 147/2022. Nella negoziazione assistita le parti si confrontano faccia a faccia, per affrontare anche argomenti dolorosi o tabù (soprattutto in materia familiare): gli avvocati devono aiutare le parti a dialogare in modo costruttivo, trasformando le emozioni e le “questioni di principio” in soluzioni, e rispettando gli interessi profondi di ciascuno. Un terzo imparziale può contribuire alla negoziazione assistita da un punto di vista privilegiato perché interpreta le relazioni interpersonali senza pregiudizi e rimane aperto a qualsiasi possibilità e a qualsiasi iniziativa. Anche gli avvocati protagonisti di una negoaziazione possono negoziare gli interessi e possono accogliere le emozioni delle parti, ma possono riuscirci solo se hanno una formazione specifica: altrimenti, rischiano di ridurre le trattative a un “tira e molla” lungo, improduttivo e frustrante, conseguente al loro ruolo di difensori.Come funziona la Negoziazione Assistita?
Gli atti della Negoziazione assistita
Un negoziatore professionista nella negoziazione assistita
Il Credito d’imposta nella Negoziazione assistita
Il DM 23.12.2015 riconosce un credito d’imposta di 250,00€ al massimo a chi concluda con successo una negoziazione assistita: la parte interessata deve compilare un modulo per chiedere il riconoscimento del credito tramite il sito del Ministero della Giustizia. Bisogna allegare alla domanda:
- Copia dell’accordo di negoziazione assistita.
- Prova della trasmissione dell’accordo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
- Copia della fattura rilasciata dall’avvocato.
- Attestazione del pagamento (quietanza, bonifico, fotocopia dell’assegno, ecc.).
- Documento d’identità.
La condizione di procedibilità dell’azione giudiziale
Il DL 132/2014 (art. 3) impone di tentare la negoziazione assistita prima di incardinare un giudizio in materia di:
- Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
- Pagamento di somme entro 50.000,00€.
La legge impone di tentare un accordo amichevole perché i litiganti hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a liberarsi delle emozioni conflittuali, oltreché a fissare obiettivi concreti, per negoziare con buonsenso le soluzioni più coerenti con i propri interessi. Gli avvocati possono riuscirci, se conoscono le tecniche di negoziazione professionali.
La Negoziazione assistita per la separazione e il divorzio
Il DL 132/2014 (art. 6) permette ai coniugi di separarsi, sciogliere il matrimonio e divorziare con un accordo stipulato in negoziazione assistita.
Gli ex coniugi già separati possono usare la negoziazione assistita anche per modificare i termini della separazione e del divorzio, sempre con efficacia vincolante.
Gli avvocati delle parti devono trasmettere copia autentica dell’accordo all’ufficiale dello stato civile entro 10 giorni dalla stipula.
L’interesse dei figli
In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo è trasmesso al procuratore della Repubblica che, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta. In presenza di figli che vertano in una delle condizioni elencate, l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al procuratore della Repubblica che, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.
Regime fiscale della Negoziazione assistita per i coniugi
Gli atti della negoziazione assistita finalizzati a sciogliere il matrimonio dovrebbero essere esenti “dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”: secondo la sentenza Cass. 11458/2005 l’esenzione si estende “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi” (cfr. anche sent. Cort.Cost. 202/2003). Però, il DL 132/2014 non esenta espressamente la procedura di negoziazione assistita in tal senso: resterebbe quindi il dubbio interpretativo in merito al regime fiscale della separazione.
L’Agenzia delle Entrate ha risolto il dubbio sull’esenzione fiscale con la Risoluzione 65/E, che conferma l’esenzione da imposta di bollo, di registro e da altre tasse per gli accordi conclusi dai coniugi in sede di negoziazione assistita finalizzati allo scioglimento del matrimonio.
La Negoziazione assistita giuslavoristica
Il DLgs 149/2022 ha integrato l’art. 2ter del DL 132/2014, introducendo la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro di cui all’art. 409 del CPC.
Ciascuna parte deve farsi assistere da un avvocato e può farsi assistere anche da un consulente del lavoro.
La parte più diligente deve trasmettere l’accordo conciliativo (entro 10 giorni dalla sottoscrizione) a un organismo di certificazione (art. 76 del DLgs 276/2003):
- Enti bilaterali.
- Direzioni provinciali del lavoro.
- Università registrate nell’albo apposito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Consigli provinciali dei consulenti del lavoro.
Servizi di negoziazione assistita forniti da IFORmediate
IFORmediate (Roma, Via Tuscolana 44, tel. 06 6485 0030) offre due tipi di servizi a chi desideri svolgere le negoziazioni con accuratezza ed efficacia, distinti come segue e che le parti e gli avvocati possono adattare liberamente alle proprie esigenze.
Supporto negoziale di un negoziatore professionista per:
- Aiutare gli avvocati e le parti a contrattare usando le tecniche professionali.
- Gestire i momenti di crisi, contenendo e dissipando le emozioni negative, per centrare l’attenzione sugli interessi, sostenendo le parti anche nel confronto relazionale (come in materia familiare).
- Contribuire a ideare soluzioni creative o a trasformare le pretese rigide in proposte accettabili.
- Mettere a disposizione uno spazio neutrale e sicuro in cui svolgere le riunioni.
- Coordinare lo scambio di documenti e programmare le riunioni.
Supporto documentale di un esperto per:
- Aiutare i colleghi a redigere atti efficaci sul profilo formale e sostanziale (come la convenzione di negoziazione assistita o i titoli a garanzia dell’esecuzione).
- Programmare e verificare il disbrigo delle pratiche amministrative nei termini di legge (come la trasmissione dell’accordo al Procuratore della Repubblica o al Consiglio dell’ordine forense ).
- Avere un confronto con i colleghi per fornire un parere giuridico imparziale.
- Mettere a disposizione uno spazio neutrale e sicuro in cui svolgere le riunioni.
- Coordinare lo scambio di documenti e programmare le riunioni.
Valore del fascicolo | Ogni sessione di supporto negoziale | Supporto documentale |
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Entro 50.000,00 | 55,00 | 198,60 |
Oltre 50.000,00 | 75,00 | 249,80 |
Oltre 250.000,00 | 125,00 | 321,30 |
Oltre 500.000,00 | 155,00 | 432,60 |
Contatto: tel. 06 6485 0030
Chiedi cosa può fare per voi un negoziatore professionista o un avvocato negoziatore.
Testo del 27.10.2023.