Organismo di Mediazione Civile e Commerciale Extragiudiziale

La legge sulla mediazione obbligatoria

Il DLgs 28/2010 impone di tentare la mediazione civile extragiudiziale, per incentivare le persone a risolvere le liti in autonomia.

La mediazione obbligatoria è una «condizione di procedibilità della domanda giudiziale»: un accordo bonario da tentare prima di avviare una causa in tribunale, per evitare l’affaticamento, i tempi e i costi del giudizio; per evitare di pagare il prezzo delle “questioni di principio” e dei “puntigli”.

Molte sentenze e ordinanze dichiarano improcedibile il giudizio, se le parti si limitano a dichiarare di non voler aprire la trattativa o se disertano la mediazione, facendosi rappresentare dagli avvocati: i giudici pretendono che le parti rispettino il DLgs 28/2010 e che, perciò, tentino di negoziare un accordo conciliativo in prima persona.

Lo scopo della mediazione civile obbligatoria

Avere paura, volersi vendicare o rifiutare il dialogo per una questione di principio... sono i motivi principali per cui si chiede a un giudice di risolvere un problema al proprio posto. Però, il giudice deve ignorare le esigenze e le tensioni emotive delle parti perché deve preoccuparsi solo di applicare la legge: non sempre ci si trova dalla parte della ragione al 100% e, a volte, si ignorano i danni collaterali di una causa.

Invece, il mediatore aiuta le persone a recuperare il buonsenso, a valutare i rischi oggettivi, a scoprire le opportunità e a prendere decisioni razionali.

Una guerra in tribunale può sembrare una soluzione soddisfacente (sul piano emotivo o morale), ma rischia di danneggiare tutti, come fanno le guerre in genere. La mediazione obbligatoria serve a scongiurare una guerra. Il DLgs 28/2010 impone di tentare la mediazione anche per abbattere i costi sociali di liti lunghe e stressanti.


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La mediazione in modalità telematica

Il DLgs 28/2010 (art. 3, c. 4; art. 8bis) consente lo svolgimento della mediazione civile tramite l’uso di piattaforme per la videoconferenza e per la firma elettronica: la L 206/2021 (art. 1, c. 4, lett. p) ne ha previsto l’uso «su accordo delle parti».

Dal 28.02.2023 (L 197/2022, art. 1, c. 380a) quando la mediazione si svolge in modalità telematica «il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale» (DLgs 28/2010, art. 8bis, c. 3). Ciò significa che la mediazione si può svolgere in remoto, solo se tutti i partecipanti dispongono di una firma elettronica, altrimenti sarebbe impossibile sottoscrivere gli atti e, soprattutto, sarebbe impossibile avere un “unico documento informatico” sottoscritto da tutti.

Considerato che «ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza» (DLgs 28/2010, art. 8bis, c. 2), le parti potrebbero voler partecipare in modalità ibrida (chi a distanza, chi in presenza), dovendo sottoscrivere gli atti in modalità digitale (DLgs 28/2010, art. 8bis, c. 3): perciò, la mediazione si può svolgere in modalità ibrida, solo se tutti i partecipanti dispongono di una firma digitale.

Invece, la partecipazione in presenza fisica esclude i limiti tecnici appena indicati.

IFORmediate preferisce la mediazione in presenza

Abbiamo rilevato che la mediazione extragiudiziale produce effetti positivi nei colloqui svolti faccia a faccia. Chi prende posto fisicamente al tavolo negoziale dimostra di:

  • Fare uno sforzo per incontrarsi con gli altri.
  • Interessarsi a conoscere le opinioni altrui.
  • Confidare nelle capacità altrui di gestire la trattativa.

Questi presupposti abbassano l’intensità del conflitto e incentivano il dialogo costruttivo, facilitando la conciliazione.

Noi pensiamo che la mediazione telematica impoverisca la comunicazione perché impoverisce la “dimensione relazionale”: i colloqui telematici si basano sulla distanza, sulla virtualità, e impoveriscono l’empatia e il registro non-verbale, che hanno un ruolo determinante nelle trattative. La mediazione civile deve aiutare le parti a chiarire le loro relazioni interpersonali e le loro emozioni, oltreché a risolvere i problemi giuridici: la ricerca scientifica ha dimostrato che il colloquio a faccia a faccia consente di comunicare massimamente durante un confronto.

Ecco perché evitiamo di gestire le mediazioni con modalità telematiche. Noi lavoriamo con una dimensione relazionale impegnativa: chi sceglie di gestire un conflitto col nostro aiuto condivide questa filosofia.

Ciononostante, l’emergenza CoViD-19 ha imposto di ricorrere alla mediazione telematica e ci siamo adeguati ai sensi del DL 18/2020 (art. 83), per contenere i rischi della pandemia e per gestire le situazioni che, altrimenti, impedirebbero l’incontro tra le parti.

Quanto costa una mediazione civile?

La mediazione civile e commerciale costa poco, rispetto al valore del conflitto e rispetto a quanto costerebbe una causa in tribunale: IFORmediate applica il tariffario minimo stabilito dal DM 150/2023 (art. 31 e tab. all. A) per le tariffe di mediazione sostenute in solido da ciascun centro d’interessi.

Tariffe di Mediazione Civile e Commerciale
Importi che ciascuna parte versa con bonifico sull’IBAN IT87O0569603224000003018X15
Valori espressi in Euro e IVA inclusa:
Valore massimo
della lite
Avvio e
Prima riunione
Senza
conciliazione
Con
conciliazione
Conciliazione alla
prima riunione
1.00097,6019,5224,4021,47
5.000190,3239,0448,8042,94
10.000190,32165,92207,40182,51
25.000190,32312,32390,40343,55
50.000190,32585,60732,00644,16
150.000273,281.005,281.256,601.105,81
250.000273,281.298,081.622,601.427,89
500.000273,282.274,082.842,602.501,49
1.500.000273,283.640,484.550,604.004,53
2.500.000273,284.323,685.404,604.756,05
5.000.000273,286.178,087.722,606.795,89
Oltre 5.000.000273,286.190,447.738,606.809,49
Indeterm. basso165,921.112,641.390,801.223,90
Indeterm. medio224,481.200,481.500,601.320,53
Indeterm. alto273,281.298,081.622,601.427,89

Quanto pagare una mediazione civile?

Abbiamo predisposto un approfondimento sul calcolo delle tariffe di mediazione, con un sistema di calcolo automatizzato.

Il DLgs 28/2010, il DM 150/2023 e il Consiglio di Stato (sent. 17.11.2015) indicano che, per partecipare alla mediazione civile, bisogna retribuire l’organismo e il mediatore. Le indennità di mediazione si calcolano aggregando una serie di voci:


  • Chi deposita la domanda di mediazione deve rimborsare le spese che l’Organismo sostiene per spedire le raccomandate con l’invito alle altre parti coinvolte nella mediazione: 6,00€ per ciascuna RAR, se non bisogna spedire allegati.


  • Chiunque aderisca alla prima riunione deve pagare le spese di avvio del procedimento di mediazione e l’indennità del mediatore: due importi fissi, differenziati rispetto al valore della controversia da mediare.


  • Chiunque protragga la mediazione oltre la prima riunione (indipendentemente da quante riunioni si facciano) deve pagare le indennità di mediazione: un importo proporzionale al valore della lite, necessario per retribuire il lavoro svolto dal mediatore e dall’organismo di mediazione.


  • Chiunque concluda una conciliazione deve pagare le spese di mediazione maggiorate del 25%, per premiare la funzione conciliativa svolta dal mediatore e dall’organismo di mediazione.


  • Chiunque concluda la conciliazione alla prima riunione della mediazione deve pagare le spese di mediazione maggiorate solo del 10%: uno sconto che premia l’impegno profuso dalle parti in mediazione.

  • I pagamenti si effettuano tramite:



    • Carta di credito, usando i menu e il pulsante Calcola qui a destra (il totale apparirà nello spazio sopra al pulsante Paga adesso).
    • Bonifico sull’IBAN IT87O0569603224000003018X15 (indicare il cognome delle parti o il numero di protocollo della mediazione nella causale del bonifico).

La Banca Mondiale, nel rapporto Doing Business 2013, ha stimato che una causa civile costa circa il 29,9% del valore della controversia, tra contributo unificato, assistenza legale e consulenze tecniche. Unioncamere ha stimato che la mediazione civile e commerciale costa circa il 3,9% del valore del conflitto. Ciò significa che chi concilia una lite risparmia molti soldi, tempo e stress. Infatti, una causa di primo grado dura circa 4 anni, ma la mediazione civile dura 6 mesi al massimo (DLgs 28/2010 art. 6).

Come avviare una mediazione civile e commerciale?

  1. Scarica e compila il modulo della domanda di mediazione (PDF) che trovi anche in cima a questa pagina: qui la versione editabile (DOCX). Indica tutte le informazioni che conosci sulle parti coinvolte nel problema: forniscici il loro numero di telefono, in modo che possiamo contattarle, per spiegare loro la situazione e l’importanza di organizzare un incontro di mediazione. Oppure compila e trasmetti la domanda direttamente dalla pagina di compilazione interattiva.

  2. Trasmettici la domanda di mediazione:

    • PEO info@iformediate.com.
    • PEC iformediate@pec.it (solo da un’altra casella PEC).
    • RAR o deposito alla sede centrale di Roma (00182), Via Tuscolana n. 44.
  3. Contatteremo le persone coinvolte nella tua mediazione dopo che avrai pagato le spese di avvio e di svolgimento della prima riunione di mediazione, oltre un anticipo di 6,00€ per ogni raccomandata che dovremo spedire, seguendo le istruzioni qui sopra.

Informazioni: Tel. 06 6485 0030

La mappa del sito ti aiuta a cercare altre risorse, anche didattiche, sulla mediazione civile e commerciale extragiudiziale e sulla negoziazione in genere.

Testo del 15.09.2023.