Diritti Reali e Mediazione Civile Stragiudiziale

Cosa sono i diritti reali e che rapporto hanno con la mediazione civile?

Chi intende far valere in tribunale un proprio interesse riguardante i diritti reali deve preliminarmente esperire un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 (art. 5). I diritti reali consentono al titolare di disporre direttamente della cosa (dal lat. res, perciò “reali”) oggetto del diritto stesso, con eventuali limitazioni imposte dalla legge. Per “cosa” si intende qualsiasi bene della vita, materiale o immateriale, come (per esempio) il diritto d’autore relativo a un’opera letteraria.

I diritti reali si distinguono tra diritti di godimento e diritti di garanzia.

Diritti Reali di Godimento

I diritti reali di godimento possono riguardare la cosa propria (ius in re propria), come la proprietà di un bene, oppure una cosa altrui (ius in re aliena), come l’uso di un appartamento preso in locazione. Perciò, i diritti reali di godimento sono classificati dal Codice civile come segue:

Diritti Reali di Garanzia

I diritti reali di garanzia sono i seguenti:

Come usare la mediazione in materia di diritti reali?

I conflitti che riguardano i diritti reali possono basarsi sulle motivazioni più varie, ma solitamente dipendono dall’esecuzione o dall’interpretazione di un contratto, con cui le parti hanno costituito e regolamentato un diritto reale, o dalla richiesta, negata, di costituire un diritto reale.

La mediazione civile facilita il raggiungimento di un consenso in merito al riconoscimento dell’esistenza di un diritto reale o alla sua cessazione, al corrispettivo dovuto per esso o a tutti gli altri adempimenti connessi al diritto reale in discussione.

Le parti possono riuscire ad accordarsi autonomamente (senza l’aiuto di un mediatore) in merito al diritto, ma hanno bisogno di svolgere una mediazione, se la lite attiva argomentazioni non solo giuridiche. Infatti le persone, benché possano conoscere chiaramente i propri interessi, possono anche condurre negoziati inefficienti, se le emozioni attivano una relazione conflittuale o se la comunicazione innesca malintesi che distorcono la percezione delle intenzioni di qualcuno. Allora un mediatore contiene e dissipa la conflittualità, e aiuta ciascuna parte a negoziare in modo efficiente, risparmiando tempo (altrimenti sprecato nel litigio) e denaro (altrimenti speso in cause giudiziarie e in risarcimenti all’esito del giudizio).

Le liti in materia di diritti reali dipendono fortemente dalla relazione interpersonale tra le parti (e proprio per questo la mediazione risulta adatta a gestirle) perché molte volte la soluzione al conflitto sarebbe già implicita nel Codice civile, ma una delle parti interpreta la richiesta come un’aggressione ai propri diritti o (addirittura) alla propria persona: e ciò distorce il merito del confronto, spostando l’attenzione dall’interesse e dall’oggetto alla persona e alle sue necessità primarie. In questi casi la giurisprudenza è insufficiente a soddisfare le parti perché il diritto serve a chiarire le loro posizioni giuridiche (cioè come le parti debbano rispettare le regole comuni), ma non può (pre)occuparsi di aiutare le parti a costruire una visione comune e un dialogo condiviso.

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Testo del 02.12.2019.