Diritti Reali e Mediazione Civile Stragiudiziale
Cosa sono i diritti reali e che rapporto hanno con la mediazione civile?
Chi intende far valere in tribunale un proprio interesse riguardante i diritti reali deve preliminarmente esperire un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 (art. 5). I diritti reali consentono al titolare di disporre direttamente della cosa (dal lat. res, perciò “reali”) oggetto del diritto stesso, con eventuali limitazioni imposte dalla legge. Per “cosa” si intende qualsiasi bene della vita, materiale o immateriale, come (per esempio) il diritto d’autore relativo a un’opera letteraria.
I diritti reali si distinguono tra diritti di godimento e diritti di garanzia.
Diritti Reali di Godimento
I diritti reali di godimento possono riguardare la cosa propria (ius in re propria), come la proprietà di un bene, oppure una cosa altrui (ius in re aliena), come l’uso di un appartamento preso in locazione. Perciò, i diritti reali di godimento sono classificati dal Codice civile come segue:
- La Proprietà è il diritto che consente al titolare la libertà più ampia di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo (art. 832), con esclusione degli atti che possano nuocere o recare molestia ad altri (art. 833). L’usucapione rientra in questa materia quale modo di acquisto della proprietà.
- L’Usufrutto consente al titolare (usufruttuario) di godere della cosa di proprietà altrui, rispettandone la destinazione economica (art. 981), traendone ogni utilità possibile, conseguendo i frutti civili per un certo tempo stabilito dalla legge o con contratto (artt. 978 e ss.).
- L’Uso consente di servirsi di una cosa di proprietà altrui limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021).
- L’Abitazione è un istituto giuridico simile all’uso, ma relativo a una casa che può essere abitata dal titolare del diritto limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022).
- L’Enfiteusi attribuisce al titolare (enfiteuta), per almeno 20 anni (art. 958), gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti di un fondo, sulle utilizzazioni del sottosuolo e sulla scoperta di un eventuale tesoro (Cod.civ., art. 959), con obbligo dell’enfiteuta di migliorare il fondo, di corrispondere un canone (artt. 959-960) e di pagare le imposte (art. 964).
- La Superficie è il diritto, attribuito ad altri dal proprietario di un suolo, di erigere e mantenere una costruzione, che rimane di proprietà di chi l’avrà costruita (art. 952) e che potrà anche alienarla. Spesso si è fatto ricorso alla siperficie nell’edilizia pubblica: l’ente (come il Comune) favorisce l’acquisto di un appartamento da parte di chi è poco abbiente, perciò a prezzo di favore, ma solo a titolo di superficie, quindi con impossibilità per l’acquirente di rivendere la piena proprietà della casa e di speculare.
- Le Servitù prediali consistono nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente ad altro proprietario (art. 1027). Per esempio, un mio terreno che posso raggiungere solo attraversando un altro terreno di proprietà di qualcun altro, per cui si parla di passaggio coattivo (art. 1051); ma esistono anche servitù di acquedotto e di scarico coattivo (artt. 1033 e 1043), di elettrodotto coattivo e di teleferiche coattive (art. 1056).
Diritti Reali di Garanzia
I diritti reali di garanzia sono i seguenti:
- Il pegno, con cui il debitore consegna una cosa mobile al creditore, con obbligo del creditore di restituirla al debitore dopo l’estinzione del debito.
- L’ipoteca, con cui il debitore vincola un immobile a garanzia del creditore fino all’estinzione del debito.
Come usare la mediazione in materia di diritti reali?
I conflitti che riguardano i diritti reali possono basarsi sulle motivazioni più varie, ma solitamente dipendono dall’esecuzione o dall’interpretazione di un contratto, con cui le parti hanno costituito e regolamentato un diritto reale, o dalla richiesta, negata, di costituire un diritto reale.
La mediazione civile facilita il raggiungimento di un consenso in merito al riconoscimento dell’esistenza di un diritto reale o alla sua cessazione, al corrispettivo dovuto per esso o a tutti gli altri adempimenti connessi al diritto reale in discussione.
Le parti possono riuscire ad accordarsi autonomamente (senza l’aiuto di un mediatore) in merito al diritto, ma hanno bisogno di svolgere una mediazione, se la lite attiva argomentazioni non solo giuridiche. Infatti le persone, benché possano conoscere chiaramente i propri interessi, possono anche condurre negoziati inefficienti, se le emozioni attivano una relazione conflittuale o se la comunicazione innesca malintesi che distorcono la percezione delle intenzioni di qualcuno. Allora un mediatore contiene e dissipa la conflittualità, e aiuta ciascuna parte a negoziare in modo efficiente, risparmiando tempo (altrimenti sprecato nel litigio) e denaro (altrimenti speso in cause giudiziarie e in risarcimenti all’esito del giudizio).
Le liti in materia di diritti reali dipendono fortemente dalla relazione interpersonale tra le parti (e proprio per questo la mediazione risulta adatta a gestirle) perché molte volte la soluzione al conflitto sarebbe già implicita nel Codice civile, ma una delle parti interpreta la richiesta come un’aggressione ai propri diritti o (addirittura) alla propria persona: e ciò distorce il merito del confronto, spostando l’attenzione dall’interesse e dall’oggetto alla persona e alle sue necessità primarie. In questi casi la giurisprudenza è insufficiente a soddisfare le parti perché il diritto serve a chiarire le loro posizioni giuridiche (cioè come le parti debbano rispettare le regole comuni), ma non può (pre)occuparsi di aiutare le parti a costruire una visione comune e un dialogo condiviso.
Testo del 02.12.2019.