Esecuzione del Verbale e dell’Accordo di Mediazione

Efficacia esecutiva dell’accordo e procedura di esecuzione

Il verbale di mediazione è un titolo esecutivo

Il DLgs 28/2010 (art. 12) stabilisce che l’accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati in una procedura di mediazione civile costituisce immediatamente titolo esecutivo per:

Se gli avvocati omettessero di sottoscrivere l’accordo conciliativo ai sensi del DLgs 28/2010 (art. 12), la parte interessata ad ottenere l’efficacia esecutiva dovrebbe fare istanza al presidente del tribunale per chiedere l’omologazione dell’accordo allegato al verbale di mediazione.

L’accordo conciliativo concluso in mediazione ottiene efficacia immediatamente esecutiva con l’apposizione di una clausola specifica: «Gli avvocati sottoscrivono il presente accordo per certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DLgs 28/2010». L’accordo conciliativo così perfezionato deve essere allegato al verbale di mediazione (DLgs 28/2010, art. 11, c. 1).

Serve apporre la formula esecutiva all’accordo di conciliazione?

Il CPC (art. 475) stabilisce che l’apposizione della formula esecutiva munisce di efficacia esecutiva gli atti dell’autorità giudiziaria o dei pubblici ufficiali, «salvo che la legge disponga altrimenti».

Il DLgs 28/2010 (art. 12), appunto, riconosce efficacia esecutiva ex lege all’accordo di conciliazione, senza bisogno di apporvi la formula esecutiva. Nulla impedisce, comunque, di rivolgersi al Tribunale per apporre la formula esecutiva all’accordo di conciliazione.

La formula esecutiva, invece, è necessaria ex CPC (art. 475) ove il presidente del tribunale abbia omologato l’accordo conciliativo, se gli avvocati delle parti non lo avessero sottoscritto ai sensi e per gli effetti del DLgs 28/2010 (art. 12).

Come mettere in esecuzione l’accordo conciliativo?

Il DLgs 28/2010 (art. 12) stabilisce che l’accordo di conciliazione «deve essere integralmente trascritto nel precetto» ex CPC (art. 480).

L’avvocato della parte interessata trascrive il testo dell’accordo conciliativo nel precetto (come farebbe con cambiali e assegni) e l’ufficiale giudiziario ne attesta la conformità all’originale, esibitogli dall’avvocato e allegato in copia fotostatica.

Il CPC (art. 479) impone di notificare il titolo esecutivo e il precetto prima dell’esecuzione forzata.

Perciò, l’avvocato che cura l’esecuzione notifica all’altra parte l’atto di precetto e il verbale di mediazione con l’accordo conciliativo allegato, che l’ufficiale giudiziario ha precedentemente attestato conformi agli originali esibiti dall’avvocato. Allora si può procedere all’esecuzione forzata.

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Pagina del 03.06.2021.