Incontri di Mediazione Validi per la Formazione dei Praticanti Avvocati

Parere n. 55/13.11.2017 del CNF

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha espresso il parere n. 2017/055 (rel. Secchieri) in merito ai tirocini svolti dagli avvocati praticanti in sede di mediazione civile stragiudiziale. Lo riassumiamo come segue.

Il D.M. 70/2016 (art. 8, c. 4) prevede che il consiglio dell’ordine degli avvocati verifichi (tramite il libretto del tirocinio e i colloqui periodici) che i praticanti assistano ad almeno 20 udienze per semestre, fatta eccezione per quelle di rinvio, e collaborino allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri.

Il CNF ha sottolineato l’importanza che la formazione degli avvocati praticanti riguardi anche la mediazione civile e in genere tutti gli ADR (Alternative Dispute Resolutions). Il CNF quindi ritiene che i praticanti possano assistere ex D.M. 70/2016 (art. 8) agli incontri svolti davanti al mediatore, purché si tratti di incontri costituenti la fase negoziale; quindi con esclusione del primo incontro programmatico.

Gli avvocati praticanti quindi potranno far verbalizzare la propria partecipazione in mediazione ai fini del tirocinio biennale.

Il CNF ha ritenuto di estendere lo stesso principio agli altri ADR amministrati da un terzo (come l’arbitrato o la conciliazione paritetica), con esclusione della negoziazione assistita, svolta direttamente tra le parti e i loro avvocati.

Testo del 01.10.2019.