Coronavirus CoViD-19, Mediazione e Altre ADR

CoViD-19 e mediazione

Il DL 33/2020 ha stabilito che le riunioni in genere si possono svolgere “garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (art. 1, c. 10) e comunque “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi” (c. 14). Perciò, la mediazione si svolge in presenza, con la mascherina, distanziati e igienizzati, dopo avere verificato la temperatura corporea prima di accedere alla sede dell’organismo di mediazione.

Il DL 18/2020 (art. 83, c. 20bis) prevedeva lo svoglimento telematico delle mediazioni civili tra il 09.03.2020 e il 31.07.2020, con il consenso delle parti. La Delib.Cons.Min. 21.04.2021 prorogava lo stato di emergenza fino al 31.07.2021 e il DL 221/2021 (art. 1) prorogava l’emergenza sanitaria fino al 31.03.2022: perciò, consentivano lo svolgimento telematico delle mediazioni.

Il DL 24/2022 (art. 1) ha dichiarato la cessazione dello stato di emergenza sanitaria e, perciò, ha ricondotto la mediazione alla modalità in presenza dal 01.04.2022. Comunque, il DL 18/2020 (art. 83, c. 20bis) prevedeva la mediazione in videoconferenza anche dopo il periodo emergenziale, purché col consenso delle parti.

Mediazione obbligatoria per CoViD-19

Il DL 6/2020 (art. 3, c. 6ter, integrato con L 70/2020) ha istituito la condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di responsabilità del debitore per i ritardi o gli omessi adempimenti delle obbligazioni contrattuali (art. 3, c. 6bis).

In pratica, una materia nuova si aggiunge a quelle già disciplinate dal DLgs 28/2010 (art. 5): le liti per inadempimento contrattuale si devono trattare in mediazione, prima di approdare eventualmente in giudizio, quando l’inadempimento è giustificato dal “rispetto delle misure di contenimento” della pandemia da CoViD-19 (DL 6/2020, art. 3, c. 6bis).


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Cosa era cambiato con l’emergenza CoViD-19

L’emergenza sanitaria da CoViD-19 (CoronaVirus Disease 2019) ha spinto il Governo ad adottare una serie di misure straordinarie, per contenere il rischio di contagio epidemico, elencate nel DPCM 03.11.2020, nel DPCM 24.10.2020, nel DPCM 18.10.2020 e nel DPCM 13.10.2020, e prima ancora nel DL 18/2020 (conv. in L 27/2020 con modifiche).

Le norme riferite esplicitamente alla mediazione civile e agli altri ADR sono contenute nell’art. 83, cc. 20-20ter del DL 18/2020, ma anche i tre DPCM di Ottobre investono la mediazione perché riguardano più generalmente le norme di condotta da seguire per lo svolgimento delle riunioni.

Il DPCM 13.10.2020 prescriveva l’obbligo “di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almento un metro” (art. 1, c. 2) e raccomanda fortemente di “evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei” (art. 1, c. 6n), “tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi” (art. 1, c. 6o). Inoltre il DPCM 18.10.2020 ha sospeso “tutte le attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di quelle sche si svolgono con modalità a distanza; ... nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza... è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza” (art. 1, c. d5); principio ribadito anche dal DPCM 03.11.2020 all’art. 1, c. 9o. Perciò il Governo disincentiva lo svolgimento delle mediazioni in presenza, nel caso in cui la sede dell’Organismo impedisca di garantire il distanziamento, soprattutto per numeri elevati di partecipanti. Infine il DPCM 24.10.2020 ribadiva l’uso delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale (art. 1, cc. 1-2), ma soprattutto raccomandava fortemente “a tutte le persone fisiche di non spostarsi... salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi” (art. 1, c. 4) e raccomandava che le attività professionalisiano attuate mediante modalità di lavoro agile... o in modalità a distanza” (art. 1, c. 9ll), come ribadito anche dal DPCM 03.11.2020 (art. 1, c. 9nn). Inoltre il DPCM 03.11.2020 ha vietato lo spostamento da e verso i territori comunali delle zone caratterizzate da scenari gravi e rischiosi (art. 2, c. 4b; art. 3, c. 4).

Di conseguenza, la mediazione si potrebbe svolgere in presenza, se l’Organismo di mediazione attuasse i protocolli di prevenzione del contagio da CoViD-19 e se le parti rispettassero scrupolosamente i protocolli (perché il servizio di mediazione non è sospeso); ma comunque sarebbe preferibile svolgere la mediazione in teleconferenza (perché la mediazione consiste in un’attività professionale), soprattutto se le parti e l’Organismo possono temere il rischio di contagio da CoViD-19.

Cosa era cambiato all’inizio della pandemia

Il Decreto Cura Italia (DL 18/2020) aveva sospeso “i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione... quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo 2020 fino al 11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti” (art. 83, c. 20). La sospensione dei termini per la mediazione riguardava “lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione”, perciò investiva una serie di casi, ancora validi alla luce dei DPCM di Ottobre 2020:

Tutte le attività elencate qui sopra andavano rinviate successivamente all’11.05.2020, a meno che le parti non concordassero metodi alternativi per svolgerle, come le riunioni in modalità telematica, disciplinate dall’art. 83, c. 20bis dello stesso DL 18/2020, e poi incentivate anche dal DPCM 18.10.2020 (art. 1, c. d5), dal DPCM 24.10.2020 (art. 1, cc. 4 e 9ll) e dal DPCM 03.11.2020 (art. 1, c. 9nn).

D’altro canto, il DPCM 22.03.2020 consentiva lo svolgimento delle “attività professionali”, purché si adottassero protocolli anti-contagio, distanze di sicurezza e sanificazione dei luoghi di lavoro ai sensi del DPCM 11.03.2020 (art. 1, p. 7). Però, la possibilità che un organismo di mediazione continuasse a svolgere le proprie attività in presenza sembrava contraria al dovere delle persone fisiche (le parti in mediazione) di limitare gli spostamenti ai motivi di cui al DPCM 09.03.2020 durante l’emergenza sanitaria da CoViD-19,mriesplosa in autunno:

Ne era conseguito che le attività di mediazione dovevano essere sospese fino all’11.05.2020, a meno che non si concordasse di svolgerle a distanza, come raccomandano di fare il DPCM 13.10.2020 (art. 1, c. 6n), il DPCM 18.10.2020 (art. 1, c. d5), il DPCM 24.10.2020 (art. 1, cc. 4 e 9ll) e il DPCM 03.11.2020 (art. 1, c. 9nn).

Mediazione on-line e procure

Il DL 18/2020 (art. 83, c. 20bis) prevedeva che, “nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica... mediante sistemi di videoconferenza”. La norma, di fatto, ha legittimato lo svolgimento della mediazione con i sistemi telematici più all’avanguardia, più diffusi e più accessibili a chiunque, per facilitare la conciliazione delle controversie, anche se il regolamento dell’Organismo non le prevede (almeno fino al 31 luglio 2020, secondo il primo periodo dell’art. 83, c. 20bis, che specifica “in ogni caso”). Le raccomandazioni e le regole contenute nei DPCM autunnali (13.10.2020, 18.10.2020, 24.10.2020 e 03.11.2020) sembrano ribadire questa possibilità perché prescrivono in genere di adottare il distanziamento sociale e comportamenti estremamente cauti tra estranei, che si vanificherebbero, se le parti prediligessero le riunioni dal vivo, per esempio in assenza di una disciplina della mediazione telematica nel Regolamento di un Organismo di mediazione.

Conseguentemente, le formalità relative alla sottoscrizione degli atti sono cambiate perché: “in caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale”. La norma riconosce che molti cittadini siano sprovvisti di firma digitale e, perciò, consente loro di sottoscrivere manualmente il verbale, purché gli avvocati dichiarino autografa la sottoscrizione e purché gli avvocati stessi sottoscrivano gli atti con la propria firma digitale. Le sottoscrizioni così apposte valgono anche “ai fini dell’esecutività dell’accordo”.

In tema di procura, invece, abbiamo qualche dubbio per la mediazione perché, secondo la norma, “fino alla cessazione delle misure di distanziamento... nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica” (art. 83, c. 20ter). Ciò significa che la parte può conferire la procura, scansionandola e trasmettendola al proprio difensore tramite posta elettronica o WhatsApp (gli “strumenti di comunicazione elettronica”), purché l’avvocato sottoscriva la procura con firma digitale per autenticare la firma del cliente. Questa norma (il c. 20ter) però fa riferimento espresso ai “procedimenti civili”, con cui solitamente si intendono i procedimenti giudiziari civili: non è chiaro se la norma sulla procura investa anche la mediazione civile (come sarebbe ragionevole pensare). Inoltre, la norma parla di “procura alle liti”, che solitamente è intesa quale procura resa per svolgere l’attività giudiziale, anziché la mediazione.

Termini e scadenze per la mediazione (e per i mediatori?)

Il Decreto Cura Italia aveva sospeso anche il termine di 3 mesi previsto dal D.Lgs. 28/2010 (art. 6).

Per es., una mediazione incardinata il 06.03.2020 si dovrebbe concludere entro il 06.06.2020, ma il DL 18/2020 “ha aggiunto” a quei 3 mesi anche altri 64 giorni (il periodo dal 09.03.2020 al 11.05.2020), perciò quella mediazione si poteva concludere entro il 09.08.2020; comunque salvando la possibilità di differimento tipica di ogni negoziazione.

La domanda di mediazione interrompe i termini di prescrizione e impedisce la decadenza (cfr. l’approfondimento in materia), che ricominciano a decorrere un mese e una settimana dopo la conclusione della mediazione, se conclusa entro 3 mesi e 64 giorni dalla ricezione dell’invito, ai sensi del DL 18/2020 (art. 83, c. 20).

Il termine biennale entro cui i mediatori devono svolgere l’aggiornamento e il tirocinio dovrebbe subire lo stesso differimento perché il DL 18/2020 sospende “qualunque attività nei procedimenti di mediazione”, ma l’art. 83 (c. 20) fa riferimento espresso solo al termine della procedura di mediazione; perciò un’interpretazione estensiva della norma sarebbe l’unico criterio invocabile per valutare la regolarità di questo adempimento oltre il biennio previsto dal D.M. 180/2010 (art. 4, c. 3b). Ad ogni buon conto, il Ministero della Giustizia ha autorizzato eccezionalmente lo svolgimento on-line dei corsi di aggiornamento limitatamente al perdurare degli effetti dell’emergenza sanitaria.

Coronavirus e altri ADR

Sempre il Decreto Cura Italia (art. 83, c. 20) estende la sospensione dei termini, discussa qui sopra per il periodo dal 09.03.2020 al 15.04.2020, anche alla Negoziazione assistita e agli altri procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Pagina del 10.02.2023.