Mediazione e Diffamazione

Cos’è di preciso la diffamazione?

Il codice penale (art. 595) definisce la diffamazione come un reato contro la persona che consiste nell’offendere la reputazione di qualcuno comunicando con più destinatari.

La diffamazione e le liti che ne conseguono dipendono dall’uso, più o meno strategico, della comunicazione, che a sua volta dipende dalle emozioni di chi comunica. La parola emozione infatti deriva dal latino e+movere: “muovere da dentro”, “portare fuori”. Le espressioni emotive (i comportamenti verbali e non-verbali) “portano fuori” i pensieri più profondi e le intenzioni istintive delle persone: le emozioni dipendono dallo stato mentale e fisiologico di un individuo. E possono tradursi in frasi e in dichiarazioni offensive, se chi comunica non riesce a sopprimere quegli impulsi emotivi o, addirittura, se desidera esaltarli, per trarne un vantaggio (emotivo) o una forma personale di “soddisfazione”.

La diffamazione, d’altro canto, produce emozioni altrettanto importanti anche nella persona offesa: uno scopo dell’atto diffamatorio è modificare la posizione della persona diffamata, descrivendola in modo tale che l’opinione pubblica la disprezzi, tanto da indurre quella persona a vergognarsi e a comportarsi in maniera diversa da come faceva prima di considerarsi diffamata. Chi subisce la diffamazione, però, generalmente prova rabbia, anziché vergogna, e tende a reagire alla diffamazione “contrattaccando” il proprio avversario.

Conoscere le emozioni e le espressioni emotive è determinante, se si vuole evitare di litigare per una diffamazione o se si vuole riconciliare i litiganti.

Come funzionano le liti per diffamazione?

Solitamente le liti per diffamazione nascono seguendo un percorso di evoluzione emotiva orientato all’escalation della rabbia:

  1. Una persona compie un atto che qualcuno disapprova.
  2. La disapprovazione diventa frustrazione, se una discussione si dimostra inutile a modificare le posizioni di principio delle parti con posizioni contrastanti.
  3. La frustrazione di una parte sfocia in una dichiarazione diffamatoria, espressa come sfogo personale o come strumento di persuasione (benché le strategie di persuasione siano ben diverse).
  4. La diffamazione innesca la rabbia della persona diffamata.
  5. La rabbia si traduce in comportamenti più o meno aggressivi, dalla querela all’ingiuria, fino addirittura a una nuova diffamazione.

Il circolo vizioso delle liti per diffamazione si basa sulla comunicazione e si può disinnescare solo con la comunicazione, orientandola ad elaborare le emozioni sottostanti agli atti diffamatori. Infatti una causa per il risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione e un processo per il perseguimento penale del colpevole non modificano gli “inneschi” originari della lite: le motivazioni e i convincimenti delle parti persistono nella loro “idea di mondo” anche dopo la conclusione di una battaglia legale.

Nell’era dei social network, che facilitano lo scambio dei messaggi e che incentivano un uso “emotivo” della comunicazione, esprimere le proprie idee è sempre più facile e “immediato”: le persone (anche i giornalisti professionisti) pubblicano tempestivamente le proprie opinioni sugli altri, anche senza valutarne le conseguenze, pubblicando commenti feroci che possono risultare diffamanti.

A cosa serve la mediazione nei casi di diffamazione?

La mediazione è un percorso di comunicazione guidata, strutturata per facilitare l’elaborazione delle emozioni e la comprensione delle motivazioni personali di chi è coinvolto in una lite.

La mediazione civile è uno strumento prezioso per dirimere le liti in materia di diffamazione perché i mediatori sono esperti di comunicazione efficace.

La diffamazione è l’unica materia penale prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, sulla mediazione obbligatoria; ma la mediazione si può esperire anche per tutti gli altri reati perseguibili a querela di parte, che il querelante può rimettere, se trova una conciliazione con l’avversario.

Perché è obbligatorio tentare la mediazione in caso di diffamazione?

Il legislatore ha incluso la diffamazione nell’elenco delle materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che impone la mediazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, perché la natura di un atto diffamatorio risiede nelle dinamiche soggettive della comunicazione pragmatica, determinando la relazione tra chi commette un atto diffamatorio e chi lo subisce.

Il legislatore considera necessario tentare la mediazione in materia di diffamazione, ma non in materia di ingiuria (c.p., art. 594) e di calunnia (c.p., art. 368). Si possono confrontare le caratteristiche oggettive dei tre reati (ingiuria, diffamazione e calunnia) per provare a capire la scelta del legislatore, che ha incluso la diffamazione nelle materie obbligatore del D.Lgs. 28/2010 (art. 5).

Tabella di comparazione dei reati
IngiuriaDiffamazioneCalunnia
OggettoOnore e decoroReputazioneColpevolezza
DestinatarioPersona offesaPiù personeAutorità
PenaMax 6 mesi
oppure
516€
Max 12 mesi
oppure
1.032€
2-6 anni
AggravantiPresenza di più personeMezzo stampaReato grave
PenaMax 12 mesi
oppure
1.032€
Max 12 mesi
oppure
2.065€
Oltre 6 anni

La tabella identifica la diffamazione come un reato più grave dell’ingiuria, se si confrontano le pene comminate per i primi due reati. La maggiore gravità del reato dipende dall’identità del destinatario della comunicazione: l’offeso stesso nel caso dell’ingiuria; altre persone nel caso della diffamazione. Il numero dei destinatari del messaggio, invece, qualifica un’aggravante: il mezzo della stampa o dei social network consente di raggiungere la collettività, perciò aggrava gli esiti di una diffamazione.

L’ingiuria configura una relazione diretta tra la persona offesa e chi la ingiuria, denigrandola eventualmente di fronte a una platea; cioè configura una relazione di microconflitto, che le parti potrebbero regolare autonomamente. La diffamazione, invece, può configurare una relazione diretta tra le parti, ma più spesso configura una relazione mediata (dalla stampa o da un altro strumento), cioè una relazione di mesoconflitto, capace di coinvolgere un pubblico più ampio, che può maturare sentimenti di repulsione verso la (reputazione della) persona diffamata; e un mediatore può ricomporre la frattura comunicativa a monte della diffamazione.

La calunnia, d’altro canto, coinvolge l’autorità pubblica, che riceve una denuncia di reato potenziale e che è sottratta alla disponibilità del diritto di interrompere l’azione giudiziale perché l’autorità pubblica deve tutelare l’interesse legittimo della collettività rispetto all’accertamento della commissione di un potenziale reato da parte di un potenziale colpevole. Chi denuncia la colpevolezza di un innocente (calunniandolo), infatti, subisce pene ben più severe di quelle comminate per i reati di ingiuria e diffamazione, perseguibili solo a querela di parte.

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Testo del 26.11.2019.