Mediazione e Successioni Ereditarie

Cos’è la successione?

La successione in termini giuridici (artt. 456-809) è il subentro di qualcuno nei diritti di qualcun altro - inclusa la proprietà e i debiti - per uno dei motivi seguenti:

I problemi giuridici della successione ereditaria

L’apertura di una successione implica due problemi fondamentali, che possono crearne altri, se non risolti:

  1. Individuazione dei beni lasciati dal de cuius.

    • Un testamento dovrebbe elencare tutti i beni di cui disponeva il de cuius; ma gli acquisti, le donazioni e le vendite effettuate successivamente alla redazione del testamento potrebbero variare l’elenco.
    • La dichiarazione dei redditi presentata dal de cuius prima del decesso fornisce l’elenco delle sue proprietà; ma gli acquisti, le donazioni e le vendite effettuate successivamente alla dichiarazione dei redditi (e prima del decesso) potrebbero variare l’elenco.
    • La dichiarazione di successione è un atto che gli eredi devono presentare entro un anno dall’apertura della successione. Le liti successorie rallentano il disbrigo di questa formalità che, d’altra parte, rischia di esasperare la conflittualità, se qualche erede presenta una dichiarazione di successione errata o illegittima; anche perché le imposte di successione (dovute dagli eredi in solido) possono cambiare a seconda dei soggetti coinvolti e dei loro legami di parentela col de cuius.
    • La rispondenza dei beni immobili alle norme tecniche e urbanistiche va verificata appena possibile perché le parti potrebbero concordare compensazioni, permute e compravendite con cui conciliare una lite, senza poi poter compiere quegli atti traslativi a causa della mancata rispondenza tecnica e urbanistica.
    • Il calcolo dell’asse ereditario serve per compilare la dichiarazione di successione, per pagare le relative imposte, e per calcolare le quote di successione destinate a ciascun erede, da utilizzare anche come base su cui negoziare un accordo conciliativo.
  2. Individuazione dei soggetti chiamati all’eredità.

    • Un genogramma aiuta a visualizzare la struttura familiare, identificando i legami di parentela e di discendenza rispetto al de cuius. Il genogramma individua la posizione degli eredi testamentari e delle «persone in favore delle quali la legge riserva una quota di eredità», detta legittima (CC, art. 536): il coniuge, i figli e gli ascendenti.
    • I beni che costituiscono l’asse ereditario possono essere inclusi nel genogramma per identificarne chiaramente la provenienza, l’uso corrente e le possibili destinazioni dei beni stessi.
    • Le quote riservate ai soggetti legittimari sono stabilite dal Codice civile (art.li 537-548) e si possono trascrivere nel genogramma, per semplificare la distribuzione dell’asse ereditario secondo la legge:
      • Coniuge (1/3 del patrimonio e diritto di abitazione nella residenza familiare di proprietà del de cuius) e 1 Figlio (1/3 del patrimonio).
      • Coniuge (1/4 del patrimonio e diritto di abitazione nella residenza familiare di proprietà del de cuius) e più Figli (1/2 del patrimonio da dividere in parti uguali tra tutti i figli).
      • Solo 1 Figlio unico (1/2 del patrimonio).
      • Più Figli (2/3 del patrimonio da dividere in parti uguali tra i figli).
      • Solo il Coniuge (1/2 del patrimonio e diritto di abitazione nella residenza familiare di proprietà del de cuius).
      • Coniuge (1/2 del patrimonio) e più Ascendenti (1/4 del patrimonio da dividere ai sensi dell’art. 569).
      • Solo più Ascendenti (1/3 del patrimonio da dividere ai sensi dell’art. 569).
    • Il (valore del) patrimonio eccedente le quote riservate ai legittimari è quello di cui il de cuius poteva disporre liberamente con testamento.

Ciascuna di queste voci implica diversi problemi di natura giuridica, che gli avvocati possono analizzare anche utilizzando un approccio negoziale: usando strumenti di analisi strategica, contabile, e psicologica, che possono velocizzare lo studio di una situazione di fatto e che possono svelare implicazioni nascoste, a volte, alla sola analisi giuridica.

Quali problemi può creare un’eredità?

La mediazione delle liti per successione ereditaria

Le persone che litigano per dividere un’eredità sono legate molto spesso da relazioni affettive e familiari complesse e problematiche. Anzi, spesso in mediazione civile vediamo persone che litigano per un’eredità come alibi per litigare sulle loro questioni affettive: a volte contendersi un patrimonio è un modo per (continuare a) contendersi l’affetto di chi non c’è più. Altre volte litigare per un patrimonio è un modo per riparare torti o disparità. Altre volte ancora le liti tra gli eredi nascono dopo la morte di qualcuno (solitamente un gentiore) che riusciva a regolare il loro conflitto (solitamente tra fratelli).

In questi casi la legge può regolare la divisione dei beni (dopo cause faticose e costose che invischiano le parti nelle aule dei tribunali), ma la lite e le emozioni negative persistono perché il conflitto dipende da relazioni familiari e da legami affettivi, da rapporti di forza e da mandati familiari che il diritto non può regolare.

La mediazione delle liti per causa di successione coinvolge proprio quei rapporti affettivi e relazionali tra gli eredi, che magari i coeredi fanno fatica a riconoscere, oltreché ad affrontare da soli. Anzi, gli eredi arrivano a delegare la gestione di una lite successoria agli avvocati proprio per evitare di confrontarsi con le persone che rappresentano i nodi lasciati irrisolti dal de cuius.

La mediazione civile aiuta i coeredi a discutere quelle “cose di famiglia” che sono il vero tema di conflitto, sepolto sotto il tema (più evidente) dell’asse ereditario. Ma la mediazione può aiutare efficacemente i coeredi a risolvere i loro problemi familiari, se gli avvocati collaborano per analizzare le informazioni di fatto e le rispettive posizioni giuridiche prima di avviare la mediazione perché, in tal modo, sgombrano il tavolo del mediatore da questioni oggettive e lo aiutano ad usare le informazioni soggettive, rese dai coeredi, per trovare soluzioni coerenti con i loro interessi economici e con le loro esigenze relazionali.

Il principio di competenza territoriale impone che la mediazione in materia successoria si svolga presso un organismo con sede nel circondario del foro in cui si è aperta la successione, per cui rileva la residenza del de cuius al momento del decesso. Ciononostante, la Cassazione (sent. 26141/2021) ha chiarito che “si tratta di un foro esclusivo ma derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall’art. 28 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 2466/1976)”, perciò le parti potrebbero concordare di svolgere la mediazione nel circondario di un foro alternativo.

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Testo del 22.03.2023.