Mediazione Obbligatoria e Processo Civile

La riforma Cartabia (DLgs 149/2022) ha modificato alcune norme della mediazione civile (DLgs 28/2010), anche nei suoi rapporti col processo: pubblichiamo le norme in vigore dal 30.06.2023. Gli argomenti principali riguardano i termini e la decadenza, le modalità di partecipazione e l’atteggiamento delle parti, la procedibilità dell’azione giudiziale e la verbalizzazione.

Questioni procedurali e interpretazioni più accreditate in materia di mediazione e processo civile

Condizione di procedibilità dell’azione giudiziale

Il DLgs 28/2010 (art. 5 c. 1) impone di tentare la mediazione civile quale condizione di procedibilità, prima di cominciare un giudizio in una serie di materie: perciò, si parla di “mediazione obbligatoria”.

Materie oggetto di mediazione obbligatoria
(DLgs 28/2010 art. 5 c. 1)

  • Affitto di aziende: la fiducia tra l’affittuario e il locatore può essere messa in crisi, ma un mediatore può facilitare l’esecuzione dei contratti, la loro trasformazione o la loro risoluzione, minimizzando i costi di gestione del conflitto oppure massimizzando i risultati costruttivi sul lungo periodo.
  • Associazione in partecipazione: l’associato partecipa agli utili o alle perdite dell’associante in proporzione alla propria quota di partecipazione, ai sensi del CC (Libro V).
  • Comodato: il rapporto fiduciario fonda il comodato, ma può innescare liti che la mediazione ricompone, aiutando le parti ad elaborare le proprie emozioni perché la fiducia e il senso di tradimento sono essenziali nello sviluppo delle relazioni interpersonali e giuridiche.
  • Condominio: violazione o applicazione errata delle disposizioni di cui agli artt. 1117-1139 del Codice civile e agli artt. 61-72 delle disposizioni attuative del CC, che regolano la comunione condominiale.
  • Consorzio: un’associazione fra imprese, regolata da un contratto (CC artt. 2602-2611), che può dare luogo a liti sulle deliberazioni, sulle attuazioni delle delibere o sull’esecuzione delle obbligazioni di ciascun consorziato, anche in materia di appalti.
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari: i rapporti con cui una società di capitali gestisce i soldi di un’altra persona e le regole di gestione del rapporto contrattuale (quando e se pagare, quanto pagare, a quali condizioni, ecc.) possono innescare liti altamente costose perché investono importi considerevoli e, perciò, significativi per la sopravvivenza delle imprese e delle famiglie.
  • Diffamazione: la parte offesa può rimettere la querela finché non intervenga una sentenza di condanna irrevocabile, pertanto in ogni grado e fase del giudizio.
  • Diritti reali: proprietà, usufrutto, enfiteusi, superficie, uso, abitazione, servitù, pegno e ipoteca. Una serie di fattispecie che riguarda tantissimi rapporti giuridici che interessano la vita quotidiana delle persone e delle imprese.
  • Divisioni: artt. 713-768 del CC sullo scioglimento delle comunioni, che implicano la condivisione di criteri comuni con cui gestire, usare, mantenere e alienare le cose comuni a più comproprietari, che possono avere bisogni e interessi diversi tra loro, anche incompatibili.
  • Franchising: l’affiliazione commerciale di un’impresa ad un’azienda madre, titolare del marchio commerciale, può tradursi in un vantaggio reciproco, ma anche in una lite, se si accumulano ritardi nei pagamenti, negli adempimenti contrattuali o nel raggiungimento dei risultati commerciali.
  • Locazione: le liti che riguardano i rapporti locatizi implicano molto più che il pagamento del canone di locazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli immobili; riguardano la prospettiva esistenziale delle parti perché coinvolgono la dimora degli individui o il luogo di lavoro dei professionisti e dei commercianti.
  • Obbligazioni contrattuali e CoViD-19: liti per l’inadempimento contrattuale o per l’adempimento tardivo, giustificati dal rispetto delle misure di contenimento della pandemia da CoViD-19.
  • Opera: il contratto con cui un committente incarica un lavoratore autonomo di svolgere un incarico (CC artt. 2222-2228) può essere inadempiuto per i motivi più disparati, che però comportano una serie di costi, da contenere, ma anche la possibilità di ricostruire una collaborazione proficua.
  • Patti di famiglia: trasferimenti dell’impresa familiare di cui agli artt. 768bis-768octies del CC, che implicano l’adozione di una prospettiva affettiva, oltreché patrimoniale, rispetto ai “valori” familiari.
  • Responsabilità medica e sanitaria: il personale medico coinvolto in una mediazione deve chiamare il proprio assicuratore per coordinare le decisioni conciliative, per rispettare tanto le manleve quanto le franchigie eventualmente pattuite.
  • Rete: più imprese si accordano per collaborare su progetti specifici e su obiettivi condivisi (DL 5/2009, DL 78/2010, DL 83/2012, DL 179/2012, L 154/2016), ma i malintesi o gli incidenti di percorso mettono in crisi i programmi iniziali; e la lite danneggia le imprese e i loro stakeholders.
  • Società di persone: le liti per la responsabilità illimitata dei soci e per i rapporti interni alle società semplici (SS), alle società in nome collettivo (SNC) e alle società in accomandita semplice (SAS), possono dipendere dalla qualità dei rapporti interpersonali.
  • Somministrazione: il contratto con cui un’impresa utilizza la prestazione di un lavoratore tramite un’agenzia somministratrice, che intrattiene il rapporto di lavoro col lavoratore e che risponde della qualità del lavoro svolto.
  • Subfornitura: liti per il rispetto delle obbligazioni contratte quando un imprenditore effettua, per conto di un’impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime della committente stessa (L 192/1998).
  • Successioni ereditarie: il momento della successione degli eredi nella proprietà dei beni del de cuius può rivelarsi drammatico e traumatico; le reazioni al cambiamento possono entrare in conflitto con la posizione giuridica o economica dei coeredi e con i loro interessi patrimoniali.

I sinistri stradali sono esclusi dalla mediazione obbligatoria (sent. 272/2012 della Corte costituzionale e L 98/2013), ma sono sottoposti al tentativo di Negoziazione Assistita (DL 132/2014).

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione civile
(DLgs 28/2010 art. 5bis)

La “riforma Cartabia” ha specificato che «l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo» (DLgs 28/2010 art. 5bis c. 1).

Se la mediazione non è stata esperita, il giudice «dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese» (DLgs 28/2010 art. 5bis c. 2).

Procedimenti esenti dalla mediazione obbligatoria
(DLgs 28/2010 art. 5 c. 6)

Lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Eccezione dell’improcedibilità della domanda giudiziale
(DLgs 28/2010 art. 5 c. 2)

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

La giurisprudenza considera esperito il tentativo di mediazione obbligatoria e, quindi, consente di procedere col giudizio, solo se le parti tentano effettivamente di negoziare un accordo in mediazione. Molte sentenze e ordinanze dichiarano improcedibile il giudizio, se le parti si limitano a dichiarare durante il primo incontro di mediazione di non voler aprire la fase negoziale o se disertano la riunione, facendosi rappresentare dagli avvocati.

Termini per presentare la domanda di mediazione
(DLgs 28/2010 art. 5 c. 2)

Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di 3 mesi. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Per approfondire i dettagli procedurali della mediazione

Aggiornamento
professionale

Partecipazione personale e rappresentanza in mediazione
(DLgs 28/2010 art. 8 c. 4)

«Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia... Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale» (DLgs 28/2010 art. 8 c. 4).

La parte può delegare altri a sostituirla con procura speciale sostanziale (Cass. Civ. III, 8473/2019) autenticata da un pubblico ufficiale, conferendo i poteri che consentano al delegato di sottoscrivere gli atti, compresa la conciliazione. Il concetto di “procura sostanziale” richiama l’art. 1392 del CC: la procura ha effetto, solo se «è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere». Perciò, l’efficacia della procura dipende dall’accordo conciliativo.

Invece, la delega formata per scrittura privata, autenticata dall’Avvocato e con acclusa copia del documento d’identità del delegante, può essere accettata (anche per comportamento concludente) dalle altre parti aderenti alla procedura, che però potrebbero anche rifiutare di sottoscrivere accordi o di trattare la mediazione in difetto di certezza della procura stessa (art. 1393 del CC). Le parti e i loro avvocati valutano se i poteri rappresentati in mediazione siano sufficienti a discutere la controversia e a conciliarla.

La procura deve essere autenticata dal notaio, se il regolamento di procedura dell’organismo di mediazione pretende l’autentica notarile.

L’assenza in mediazione può essere giustificata al giudice, producendo un certificato medico o altre motivazioni che possano convincerlo. Il mediatore NON ha alcun potere di valutare le giustificazioni addotte dalle parti per la loro assenza né di valutare l’efficacia della procura, che il rappresentante può anche solo «dichiarare».

Mediazione telematica
(DLgs 28/2010 art. 8bis)

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica «il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale» (DLgs 28/2010 art. 8bis c. 3). Perciò, la mediazione si svolge on-line, solo se tutti i partecipanti dispongono di una firma elettronica con cui sottoscrivere l’unico documento informatico nativo.

Ciascuna parte «può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza» (DLgs 28/2010 art. 8bis c. 2): la partecipazione in modalità mista o ibrida (una parte a distanza e una parte in presenza) implica la sottoscrizione degli atti in modalità digitale (DLgs 28/2010 art. 8bis c. 3). Perciò, la mediazione si può svolgere in modalità mista, solo se tutti i partecipanti dispongono di una firma digitale con cui sottoscrivere il verbale nativo digitale.

Mediazione demandata dal giudice
(DLgs 28/2010 art. 5quater)

Il giudice può disporre il procedimento di mediazione (c.d. mediazione demandata) prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o della discussione, anche in sede di appello. Allora l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, anche se la materia in causa non rientri tra quelle di cui al DLgs 28/2010 art. 5 c. 1 (c.d. mediazione obbligatoria).

Molta giurisprudenza ha sentenziato che le parti invitate dal giudice a negoziare devono svolgere il tentativo di mediazione e che dichiarare di “ritenere di avere ragione” o di “avere posizioni troppo distanti” non costituisce una giustificazione per disertare l’incontro di mediazione o per evitare di procedere con la mediazione. La mediazione disposta dal giudice deve tradursi in un negoziato effettivo perché le formalità informative (riservate solitamente al primo incontro) sono già svolte dal giudice e dagli avvocati.

Termini di prescrizione e decadenza
(DLgs 28/2010 art. 8 c. 2)

La mediazione interrompe i termini di prescrizione e impedisce la decadenza, per una sola volta, dal momento in cui le parti ricevono l’invito alla mediazione.

Il DLgs 28/2010 (art. 5 c. 6) precedente alla “riforma Cartabia” (DLgs 149/2022) specificava che i termini di decadenza ricominciano a decorrere (da zero) dalla data di conclusione del procedimento di mediazione. Invece, il testo del DLgs 28/2010 riformato ha espunto tale specifica, forse perché considerata pleonastica.

Qui trovi lo script per calcolare i termini di decadenza dall’impugnativa giudiziale.

Esempio in materia di condominio

esempio termini decadenza

Un condomino ha 30 giorni di tempo per impugnare un verbale assembleare del 15 Marzo (quindi ha tempo fino al 14 Aprile): egli deposita la domanda di mediazione il 25 Marzo; l’amministratore condominiale riceve l’invito alla mediazione il 31 Marzo; la mediazione si conclude infruttuosamente il 31 Maggio. Allora il condomino avrà tempo fino al 30 Giugno per impugnare giudizialmente il verbale di assemblea. Invece, se le parti negoziassero oltre il termine massimo di 6 mesi (DLgs 28/2010 art. 6), i termini ricomincerebbero a decorrere dal 25 Settembre, quindi il condomino decaderebbe dall’azione il 26 Ottobre (se le parti negoziassero oltre il 25 Settembre, nel caso in cui le parti prorogassero la mediazione di 3 mesi ulteriori, secondo il DLgs 28/2010, art. 6); altrimenti, i termini ricomincerebbero a decorrere dal 25 Giugno e il condomino decadrebbe dall’impugnazione il 26 Luglio.

Osservazioni in materia di decreto ingiuntivo

La ricezione dell’invito alla mediazione sospende il termine di 40 giorni imposto per proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi di decadenza dall’azione, proprio come in materia condominiale.

Termini sospesi per tutte le fattispecie?

La norma che disciplina la sospensione dei termini sembrerebbe riguardare qualsiasi azione, come ha confermato la sentenza Cass. 17781/2013 (Sezioni Unite Civili): la conclusione negativa di una procedura di mediazione di natura facoltativa interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza per una sola volta.

Per approfondire i dettagli sulla sospensione dei termini e sulla decadenza dall’azione

Giurisprudenza
sulla mediazione

Durata del procedimento di mediazione civile stragiudiziale
(DLgs 28/2010 art. 6)

Il procedimento di mediazione dura 3 mesi dal deposito della domanda di mediazione, ma le parti possono concordare in forma scritta una proproga di 3 mesi. Perciò, una mediazione può durare 6 mesi al massimo.

Le parti possono far durare la mediazione più a lungo, se vogliono, ma oltre i 6 mesi rischiano di perdere gli effetti giuridici del titolo esecutivo e rischiano di perdere i vantaggi fiscali (a seconda di come le autorità del caso intendano interpretare l’art. 6): l’unica soluzione per conservare i vantaggi sarebbe aprire un altro procedimento di mediazione.

La parte interessata può incardinare il giudizio relativo alla lite trattata, se la mediazione durasse più di 3 mesi (oppure 6 mesi, se prorogati concordemente) dal deposito della domanda di mediazione.

Atteggiamento delle parti in mediazione
(DLgs 28/2010 art. 12bis)

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione delle parti alla mediazione.

Le parti possono giustificare la propria assenza al giudice: solo il giudice ha la facoltà di valutare tali motivazioni.

Il giudice condanna la parte che diserta la mediazione obbligatoria (DLgs 28/2010 art. 5 c. 1) senza giustificato motivo (da sottoporre al giudice stesso), condannandola a versare all’entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e al pagamento di una somma equitativa alla controparte che, invece, abbia partecipato alla mediazione.

L’Amministrazione Pubblica che diserti la mediazione si espone a danno erariale perché il giudice deve condannarla al versamento di un importo pari al doppio del contributo unificato. Del resto, il giudice che omette di condannare la parte assente in mediazione espone l’Amministrazione Pubblica al danno erariale perché impedisce all’Erario di incassare l’importo sanzionatorio stabilito dalla legge. Perciò, per incentivare l’adesione dell’AP alla mediazione, il DLgs 28/2010 (art. 11bis) prevede che «la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» (L 20/1994 art. 1 c. 1.1) e che nel giudizio di responsabilità «deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione» (L 20/1994 art. 1 c. 1bis).

Riservatezza e segreto professionale
(DLgs 28/2010 art. 10)

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

I mediatori parlano di questi principi come riservatezza esterna: tutto ciò che le parti dicono o fanno durante le trattative è segreto e deve rimanere segreto (eccetto gli atti conciliativi soggetti a trascrizione). Perciò, il verbale di mediazione riferisce solo la presenza delle parti e dei loro assistenti e l’esito dell’incontro (rinvio, rinuncia, mancata adesione, esito negativo, conciliazione).

La proposta di conciliazione del mediatore
(DLgs 28/2010 art. 11 c. 1)

Il mediatore può proporre una soluzione in forma scritta, di proprio impulso, quando lo ritiene opportuno. I regolamenti di alcuni organismi di mediazione prevedono che il mediatore possa fare una proposta conciliativa di propria iniziativa anche in assenza delle parti aderenti: IFORmediate rifiuta questo atteggiamento perché crediamo nell’efficacia della mediazione condotta con stile facilitativo, strategico e sistemico-relazionale, anziché valutativo.

D’altra parte, il mediatore deve formulare una proposta quando le parti la richiedano congiuntamente.

Le parti hanno 7 giorni di tempo o più, a discrezione del mediatore, per accettare o rifiutare la proposta del mediatore. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si considera rifiutata.

Effetti della proposta di conciliazione resa formalmente dal mediatore
(DLgs 28/2010 art. 13)

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta del mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde parzialmente al contenuto della proposta, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto. Il giudice deve indicare nella motivazione le ragioni del provvedimento sulle spese.

Vantaggi fiscali della mediazione civile e commerciale

Imposta di registro
DLgs 28/2010 art. 17 c. 2

Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00€, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente 100.000,00€.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di registro riguarda «anche l’atto redatto dal Notaio, se quest’ultimo recepisce i contenuti» del verbale di mediazione (Consulenza AdE 913-8/2014).

Crediti d’imposta
DLgs 28/2010 art. 20

Chi partecipa alla mediazione ha diritto a vantare 3 tipi di credito d’imposta, da detrarre alle imposte dovute per la propria dichiarazione dei redditi:

  1. Credito d’imposta fino a 600,00€, commisurato all’indennità corrisposta al mediatore (art. 20 c. 1).
  2. Credito d’imposta fino a 600,00€, commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza in mediazione (art. 20 c. 1).
  3. Credito d’imposta fino a 518,00€, commisurato al contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito della conciliazione (art. 20 c. 3).

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà (art. 20 c. 2).

Si può usufruire dei crediti d’imposta dopo che il Ministero della Giustizia ha comunicato l’attribuzione. Per ricevere l’attribuzione dei crediti, bisogna fare richiesta al Ministero dalla pagina https://lsg.giustizia.it/ entro il 31 Marzo dell’anno sucessivo all’anno di conclusione della mediazione.

I crediti d’imposta sono cumulabili nel limite annuale di 2.400,00€ per le persone fisiche e nel limite annuale di 24.000,00€ per le persone giuridiche (art. 20 c. 2).

Approfondimenti sulla procedura di mediazione

Voglio informarmi
sull’aggiornamento
forense

Informazioni: Tel. 0664850030 o info@iformediate.com

copertina

Testo del 01.02.2024. Versione precedente.