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Servizi di Risoluzione Appropriata delle Controversie (RAC)
L'arbitrato è un giudizio privato regolamentato dal codice di procedura civile (artt. 806-840). L'arbitro, che emana la decisione finale, non è indicato dall'autorità pubblica ma è scelto dalle parti. Queste possono individuare anche le norme da applicare per il giudizio e per la procedura (c.d. "arbitrato irrituale" o "libero"); altrimenti, se non lo fanno, si usano norme e procedura prescritte dall'ordinamento statale (c.d. "arbitrato rituale").
L'arbitrato rituale ha lo stesso valore della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria (art. 824 bis c.p.c.). Il lodo irrituale, invece, ha la forma, la sostanza e gli effetti di un patto contrattuale; per cui, in caso di inadempimento, si deve ricorre alla cognizione del giudice ordinario e poi all'esecuzione. Il lodo arbitrale irrituale non può essere impugnato per iniquità, ma solo per i motivi di invalidità dei contratti (errore, violenza, dolo, incapacità degli arbitri o delle parti).
Per chi ha necessità di demandare ad un terzo la decisione circa i diritti e gli interessi della propria vita, può risultare molto più soddisfacente selezionare liberamente il giudicante (l'arbitro) piuttosto che subire la decisione di un giudice sconosciuto e solo per questo avvertito come rischioso. Sapere che si sta affidando la decisione sui propri diritti e doveri ad un terzo stimato e del quale ci si fida è una grande sicurezza e una naturale inclinazione al riconoscimento della decisione come giusta.
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